Può essere di interesse comune la nuova modifica alla normativa sulla caccia.
Con la Legge 166 del 14/11/2024 ha convertito in Legge il decreto salva infrazioni.
Con tale disposizione sono state introdotte modichge all'articolo 31 della L. 157/92.
In particolare, per quel che interessa, sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater.
1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.
Sintetizzando, la sanzione rimane amministrativa e non penale come da disposizione UE, aumenta con un minimo di 150€ fino ad un massimo di 500€, raddoppia in caso direcidiva.
Quindi una prima infrazione costa il doppio del minimo cioè 300 €.
Lorenzo