Cartucce di piombo e zone umide

Aperto da Lore, Dic 12, 2024, 18:15

Seagate

Obiettivamente il regolamento europeo era scritto peggio delle leggi italiane...il che è tutto dire...e,con le strumentalizzazioni che ormai si vedono in ogni campo,non c'era da stare troppo tranquilli...

Denis Bianchi

Infatti si sentiva dire di tutto e di più 🤷🏻🤣
Un saluto a tutti....alla prossima, Denis

Lore

Citazione di: Denis Bianchi il Dic 12, 2024, 23:04E meno male che la Regione Veneto (applauso 👏 👏👏👏) ha emanato abbastanza velocemente tutte le mappe degli ATC inserendoci le zone umide che poi di fatto sono le ZPS/Oasi/Parchi Rete 2000 con Fiumi e canali navigabili. No mica per niente perché dalla psicosi galoppante che ne era venuto fuori c'era gente che pensava che facendo una pisciata in una stoppia la piscola formatasi diventasse zona umida. Eh si eh perché mai ci fu la farsa pandemica? Per un QI di valore basso che porta a non potere/volere riflettere e seguire le frottole da osteria. E meno male che le anatre non mi attirano 🤷🏻
Con l'aria che tira i cacciatori erano terrorizzati da ambientalisti, animalisti guardie zoofile, guardie Enpa, carabinieri forestali, giornali tv che fanno pressione, etcc.etcc.

Denis Bianchi

#3
E meno male che la Regione Veneto (applauso 👏 👏👏👏) ha emanato abbastanza velocemente tutte le mappe degli ATC inserendoci le zone umide che poi di fatto sono le ZPS/Oasi/Parchi Rete 2000 con Fiumi e canali navigabili. No mica per niente perché dalla psicosi galoppante che ne era venuto fuori c'era gente che pensava che facendo una pisciata in una stoppia la piscola formatasi diventasse zona umida. Eh si eh perché mai ci fu la farsa pandemica? Per un QI di valore basso che porta a non potere/volere riflettere e seguire le frottole da osteria. E meno male che le anatre non mi attirano 🤷🏻
Un saluto a tutti....alla prossima, Denis

Lore

Refuso, queste le modifiche:
1) le parole: "da euro 20 a euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 500";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000";
b) al comma 1-quater, le parole: "attività diverse dall'attività di tiro" sono sostituite dalle seguenti: "una diversa attività di tiro";
"1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attività di tirò si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia".
Le conclusioni rimangono identiche.
Lorenzo

Lore

Può essere di interesse comune la nuova modifica alla normativa sulla caccia.
Con la Legge 166  del 14/11/2024 ha convertito in Legge il decreto salva infrazioni.
Con tale disposizione sono state introdotte modichge all'articolo 31 della L. 157/92.
In particolare, per quel che interessa, sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater.
 1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

Sintetizzando, la sanzione rimane amministrativa e non penale come da disposizione UE, aumenta con un minimo di 150€ fino ad un massimo di 500€, raddoppia in caso direcidiva.
Quindi una prima infrazione costa il doppio del minimo cioè 300 €.
Lorenzo